Art. 4.
(Tirocinio e nomina).

      1. I magistrati di complemento sono nominati con decreto del Ministro della giustizia tra i vincitori del concorso di cui all'articolo 3, all'esito di un tirocinio semestrale e del favorevole giudizio di idoneità espresso dal Consiglio superiore della magistratura.
      2. Il tirocinio si svolge presso un ufficio giudiziario civile, ovvero presso un ufficio giudiziario penale giudicante, ovvero presso un ufficio giudiziario requirente ed è rivolto al completamento della formazione di base nonché all'avviamento del candidato alle specifiche funzioni che egli è destinato a svolgere in caso di nomina.
      3. L'ufficio presso il quale si svolge il tirocinio deve essere dello stesso tipo di quello al quale il candidato è stato assegnato sulla base della graduatoria concorsuale. Non sono possibili cambi di assegnazione all'interno dell'ufficio di destinazione, salvo quanto previsto all'articolo 5.
      4. Ai tirocinanti è corrisposto esclusivamente lo stipendio di cui all'articolo 2, comma 3; non sono dovute l'indennità integrativa speciale e l'indennità giudiziaria.